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Articolo 518 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Appropriazione indebita di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 ter Codice Penale

(1)Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 ter Codice Penale

La norma in commento punisce l’appropriazione indebita di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo poiché il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

La condotta criminosa consiste nell’appropriarsi di un bene culturale altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il delitto in esame riproduce la stessa struttura del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita (il presupposto del possesso, la condotta di appropriazione, il requisito dell’altruità del bene mobile, il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), con l’elemento specializzante dell’oggetto materiale del reato che non è “il denaro o una cosa mobile”, ma è un bene culturale mobile (per la cui nozione si rimanda all’art. 2 del codice beni cult. e paesag.).

Per approfondire le nozioni di “possesso”, “appropriazione” ed “altruità” del bene, si rinvia al commento dell’art. 646 del c.p..

L’elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico: ossia, la coscienza del carattere culturale del bene e della sua altruità e la volontà di appropriarsi dello stesso, posseduto a qualsiasi titolo. Inoltre, il soggetto attivo deve essere consapevole di agire senza diritto e con la finalità specifica di trarre, per sé o per altri, una qualsiasi illegittima utilità.

Ancora, riprendendo la struttura del reato ex art. 646 c.p., il comma 2 della norma in commento prevede una circostanza aggravante ad effetto comune qualora il fatto venga commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

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