La norma in commento punisce l’
appropriazione indebita di beni culturali.
Il reato si caratterizza per essere
plurioffensivo poiché il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”.
La condotta criminosa consiste nell’
appropriarsi di un bene culturale altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il delitto in esame riproduce la stessa struttura del reato di
appropriazione indebita di cui all’art. 646 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita (il presupposto del possesso, la condotta di appropriazione, il requisito dell’altruità del bene mobile, il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto), con l’elemento specializzante dell’oggetto materiale del reato che non è “il denaro o una cosa mobile”, ma è un bene culturale mobile (per la cui nozione si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.).
Per approfondire le nozioni di “possesso”, “appropriazione” ed “altruità” del bene, si rinvia al commento dell’
art. 646 del c.p..
L’
elemento soggettivo è richiesto il
dolo specifico: ossia, la coscienza del carattere culturale del bene e della sua altruità e la volontà di appropriarsi dello stesso, posseduto a qualsiasi titolo. Inoltre, il soggetto attivo deve essere consapevole di agire senza diritto e con la finalità specifica di trarre, per sé o per altri, una qualsiasi illegittima utilità.
Ancora, riprendendo la struttura del reato ex art. 646 c.p., il comma 2 della norma in commento prevede una
circostanza aggravante ad effetto comune qualora il
fatto venga
commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.