Cass. pen. n. 16096/2025
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalitā" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietā dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimitā nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (
Cass. pen. n. 39603/2024
Sussiste continuitā normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilitā di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.
Cass. pen. n. 51260/2023
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.