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Articolo 518 duodecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Dispositivo dell'art. 518 duodecies Codice Penale

(1)Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000(2).

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 duodecies Codice Penale

La norma in commento punisce il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Il delitto si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

La nuova disposizione riprende le ipotesi di danneggiamento di cui all’art. 635 del c.p. e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui ex art. 639 del c.p., nonché di uso illecito ai sensi dell’art. 170 del codice beni cult. e paesag.. In particolare, l’art. 518-undecies c.p. prevede diverse fattispecie incriminatrici.

L’oggetto materiale del reato è il patrimonio culturale, che comprende i beni culturali e i beni paesaggistici propri o altrui.

Innanzitutto, ai sensi del comma 1 della norma in commento (come modificato nel 2024), è punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, o ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Si tratta di un reato comune poiché può essere realizzato da “chiunque”. Peraltro, dato che la norma fa riferimento ai beni altrui (cioè, di proprietà di terzi) e ai beni propri, soggetto attivo può essere anche il proprietario del bene culturale o paesaggistico.

Questa fattispecie riprende quanto prima stabilito dal n. 1 del comma 2 dell’art. 635 del c.p. nel caso di danneggiamento del patrimonio culturale, ma con alcune novità.
In relazione alla nozione delle condotte “distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili”, si rinvia al commento dell’art. 635 del c.p..
Invece, rispetto all’art. 635, comma 2 n. 1 c.p., la nuova disposizione ha inserito la condotta “rendere in tutto o in parte, ove previsto, non fruibili”: tale condotta si concretizza nel rendere impossibile utilizzare il bene secondo la sua originaria funzione culturale.

Questa prima fattispecie configura un reato di pericolo.

Invece, ai sensi del comma 2 della nuova norma, vengono punite anche le seguenti condotte:
  • riprendendo quanto precedentemente stabilito nel secondo periodo del previgente comma 2 dell’[[639cp], viene punita la condotta di chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui (si rinvia al commento dell’art. 639 del c.p. per i concetti di “deturpamento” e “imbrattamento”);
  • sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 170 del codice beni cult. e paesag., è punito anche chi destina beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Però, il comma 2 è applicabile fuori dei casi di cui al comma 1.

Anche queste ultime fattispecie configurano reati di pericolo.

Quanto all’elemento soggettivo per i delitti previsto dalla norma in esame, occorre il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di cagionare un danneggiamento al bene culturale o paesaggistico o il suo deturpamento o imbrattamento o il suo uso illecito.

Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione degli artt. 635 e 639 c.p. e dell’art. 170 del Codice dei beni culturali, è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alle predette norme, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.

Infine, il comma 3 precisa anche che la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Peraltro, autorevole dottrina sostiene che sia necessaria l’assenza di opposizione del condannato a subordinare la sospensione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (se così non fosse, ci sarebbe un contrasto non solo con le norme costituzionali che tutelano la libertà personale, ma anche con l’art. 4 CEDU che pone il divieto di lavori forzati od obbligatori).

Massime relative all'art. 518 duodecies Codice Penale

Cass. pen. n. 12518/2025

In tema di sequestro probatorio, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", č tenuto a verificare, ove sia stato contestato un reato in forma tentata, oltre all'astratta configurabilitā dello stesso, anche l'univocitā e l'idoneitā degli atti posti in essere, rilevabili, con giudizio "ex ante", dalla condotta dell'agente e dalle modalitā dell'azione, incidendo tali requisiti sulla ragionevole ipotizzabilitā, in concreto, del reato stesso, senza che possa farsi riferimento, a tal fine, a meri propositi interni, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione reiettiva della richiesta di riesame, proposta avverso il decreto di sequestro di gessetti, colla e un foglio di cartone, ritenuto materiale "potenzialmente idoneo a deturpare, deteriorare, imbrattare beni culturali" e disposto per il delitto di cui agli artt. 56 e 518-duodecies cod. pen. nei confronti di una presunta attivista del movimento "Ultima generazione", fermata all'ingresso di un museo, senza aver posto in essere alcuna attivitā, neanche verbalmente rivendicativa).

Cass. pen. n. 16096/2025

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalitā" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietā dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimitā nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (

Cass. pen. n. 39603/2024

Sussiste continuitā normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilitā di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.

Cass. pen. n. 51260/2023

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

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