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Articolo 518 duodecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Dispositivo dell'art. 518 duodecies Codice Penale

(1)Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000(2).

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Massime relative all'art. 518 duodecies Codice Penale

Cass. pen. n. 16096/2025

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalitā" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietā dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimitā nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. (

Cass. pen. n. 39603/2024

Sussiste continuitā normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilitā di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.

Cass. pen. n. 51260/2023

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

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