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Articolo 518 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Furto di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 bis Codice Penale

(1)Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 bis Codice Penale

La norma in commento punisce il furto di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

La fattispecie disciplinata dal comma 1 è un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”. In particolare, questo comma prevede due autonome figure di reato per il furto di beni culturali.

Innanzitutto, è punito l’impossessamento di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri (è necessario che l'impossessamento sia avvenuto attraverso la sottrazione).
Questa prima ipotesi riproduce la struttura del reato di furto di cui all’art. 624 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del furto (l’altrui detenzione, la condotta di sottrazione e di impossessamento, il dolo specifico del fine di profitto), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che non è la “cosa mobile altrui”, ma è un bene culturale mobile altrui. Difatti, l’oggetto materiale del delitto è il bene culturale (per la cui nozione si rimanda all’art. 2 del codice beni cult. e paesag.), mentre il soggetto passivo è il soggetto privato o l’ente pubblico al quale è riconducibile un rapporto, giuridicamente significativo, con il bene culturale.

Ancora, viene punito l’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
In questo caso, a differenza della prima fattispecie, manca la condotta di sottrazione poiché la norma prende in considerazione la situazione in cui i beni si trovano nel sottosuolo o nei fondali marini e lo Stato ne sia proprietario ai sensi dell’art. 91 del codice beni cult. e paesag. (per il quale i beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato).

Quanto all’elemento soggettivo, la prima fattispecie richiede il dolo specifico: ossia, la consapevolezza del carattere culturale del bene e della sua altruità e la volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento (se il bene culturale appartiene ad un privato, bisogna essere mossi dal fine di trarre profitto, per sé o per altri, dalla condotta criminosa). Invece, la seconda ipotesi richiede il dolo generico.

Peraltro, ai sensi del comma 2, la pena è aumentata se il reato è commesso in presenza di una o più delle aggravanti previste dall’art. 625 del c.p. oppure se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Massime relative all'art. 518 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 28144/2024

In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550, cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis, cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 41131/2023

Con riferimento al reato di impossessamento illecito di beni culturali (già art. 176 cod. beni cult., ora art. 518-bis, comma primo, seconda parte, cod. pen.), non è richiesto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento dell'interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria.

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