La norma in commento punisce il
furto di beni culturali.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
La fattispecie disciplinata dal comma 1 è un
reato comune poiché può essere commesso da “
chiunque”. In particolare, questo comma prevede due autonome figure di reato per il furto di beni culturali.
Innanzitutto, è punito l’
impossessamento di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri (è necessario che l'impossessamento sia avvenuto attraverso la
sottrazione).
Questa prima ipotesi riproduce la
struttura del reato di furto di cui all’
art. 624 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del furto (l’altrui detenzione, la condotta di sottrazione e di impossessamento, il dolo specifico del fine di profitto), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che non è la “cosa mobile altrui”, ma è un bene culturale mobile altrui. Difatti, l’
oggetto materiale del delitto è il bene culturale (per la cui nozione si rimanda all’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.), mentre il
soggetto passivo è il soggetto privato o l’ente pubblico al quale è riconducibile un rapporto, giuridicamente significativo, con il bene culturale.
Ancora, viene punito l’
impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
In questo caso, a differenza della prima fattispecie, manca la condotta di sottrazione poiché la norma prende in considerazione la situazione in cui i beni si trovano nel sottosuolo o nei fondali marini e lo
Stato ne sia proprietario ai sensi dell’
art. 91 del codice beni cult. e paesag. (per il quale i beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato).
Quanto all’
elemento soggettivo, la prima fattispecie richiede il
dolo specifico: ossia, la consapevolezza del carattere culturale del bene e della sua altruità e la volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento (se il bene culturale appartiene ad un privato, bisogna essere mossi dal fine di trarre profitto, per sé o per altri, dalla condotta criminosa). Invece, la seconda ipotesi richiede il
dolo generico.
Peraltro, ai sensi del comma 2, la pena è aumentata se il reato è commesso in presenza di una o più delle
aggravanti previste dall’art. 625 del c.p. oppure se il
furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso
da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.