Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli(1) o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione(2), ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri(3), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
Note
(1)
Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.
(2)
Quale presupposto del reato in esame, la disposizione richiede che il soggetto agente si trovi nel possesso illegittimo di sigilli o strumenti di pubblica autenticazione e certificazione. Secondo parte della dottrina rileva anche il possesso occasionale, sulla base della considerazione che viene in rilievo l'abusività dell'uso, non del modo dell'impossessamento.
(3)
La dottrina prevalente ritiene che profitto e danno siano elementi indispensabili alla consumazione del reato, ma non devono essere necessariamente patrimoniali.