(massima n. 1)
Non integra il reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.) la condotta di colui che utilizzi il timbro riproducente il nome e cognome di un professionista (nella specie ingegnere) nonché il numero dell'iscrizione al relativo albo su relazioni relative a lavori di manutenzione straordinaria, considerato che esso non è strumento di pubblica autenticazione o certificazione, non essendo predisposto da un ente pubblico a tali fini; inoltre, le indicazioni in esso impresse, una volta apposte su un dato atto, non hanno una portata autonoma e diversa rispetto alle altre dichiarazioni in quest'ultimo contenute, trattandosi di un'apposizione che sostituisce enunciazione formale di provenienza senza che questa costituisca, tuttavia, oggetto di pubblica attestazione o certificazione. Per contro, gli strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all'art. 471, devono recare all'origine, nella stessa struttura e conformazione, l'indicazione di siffatta funzione, la quale, pertanto non può identificarsi con l'uso pratico che di volta in volta si faccia.