(massima n. 1)
In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, č denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..