Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio(1), diverse da quelle indicate nell'articolo precedente(2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309(3).
Note
(1)
La fattispecie si differenzia da quanto previsto all'art. 440, in materia di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, in quanto ha per oggetto cose destinate al commercio, ovvero oggetto di scambio o circolazione dietro corrispettivo.
(2)
S viene quindi a determinare per esclusione l'oggetto della tutela, che di conseguenza si riferisce a tutte le cose non previste dagli articoli precedenti da cui possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica, come ad esempio i presidi medico-chirurgici che non sono classificabili come medicinali.
(3)
Secondo alcuni autori, dal momento che le acque non destinate direttamente all'alimentazione non integrano la tutela predisposta dagli artt. 439 e 440, la loro adulterazione o contraffazione viene qui criminalizzata.