(massima n. 1)
L'art. 452 in relazione all'art. 444 c.p. punisce a titolo di colpa le condotte che, avendo ad oggetto sostanze destinate all'alimentazione, siano pericolose per la salute pubblica, mentre l'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande. Conseguentemente tale contravvenzione ha carattere sussidiario rispetto al delitto ed č assorbita quando la sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica.