Chiunque cagiona(1) un disastro ferroviario(2) è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432, 449, 450](3).
Note
(1)
Si tratta di una condotta a forma libera, che può essere sia attiva sia omissiva, come nel caso della volontaria omissione di determinate manovre da parte del personale preposto.
(2)
Per disastro ferroviario s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.
(3)
Si differenzia dalla fattispecie di strage di cui all'art. 422, in quanto qui non è richiesto il fine di uccidere.