Chiunque, al solo scopo di danneggiare(1) una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio(2), con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450].
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].
Note
(2)
Il pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio o il prodursi degli eventi stessi rappresentano delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.