Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso(1):
- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione(2), su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque(3);
- 3) su navi [c. nav. 136] o altri edifici natanti, o su aeromobili [c. nav. 743, 1122];
- 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
- [5) su boschi, selve o foreste.](4)
Note
(1)
Si tratta di circostanze aggravanti oggettive, la cui elencazione è tassativa, e che possono essere valutate a carico dell'agente solo se dallo stesso conosciute o ignorate per colpa.
(2)
Vengono ricompresi nell'elenco anche i locali che hanno una funzione servente rispetto all'abitazione, sebbene non siano adibiti direttamente a tale funzione.
(3)
Tale lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(4)
Tale numero è stato abrogato dall'art. 11 della l. 21 novembre 2000, n. 353.