(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell'edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura tale parziale destinazione non fa venir meno l'aggravante, la quale č relativa alla natura della casa oggetto dell'azione del colpevole.