(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p. Particolarmente illogica appare la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per il delitto, strutturalmente affine, di incendio colposo, che è posto a tutela dell'incolumità pubblica – e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo – e che è comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo.