Chiunque pubblicamente(1) [266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario(2), è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000(3).
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [292bis, 313].
Note
Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sé indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
(2)
Il catalogo delle istituzioni è da considerarsi tassativo e quindi non estendibile.
(3)
Il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di modifica da parte della l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art 11), fino ad allora consistente nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.