Cass. pen. n. 29723/2025
In tema di reati di vilipendio delle istituzioni repubblicane commessi da militari, non è necessaria l'autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia, in quanto la maggiore gravità del delitto rispetto al corrispondente reato previsto per i cittadini comuni (art. 290 c.p.) giustifica il diverso trattamento legislativo, con esclusione di una condizione di procedibilità di natura politica.
Cass. pen. n. 32020/2023
In materia di procedimento civile, deve ritenersi che l'atto di parte ha travalicato i limiti della libertas convicii, là dove ha ascritto al Giudice di avere adottato un provvedimento paragonabile ad un "trastullo per sfaccendati". Potendo teoricamente tale affermazione rilevare ai sensi degli artt. 290 o 342 c.p., in tali ipotesi va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Generale, per i provvedimenti di competenza.
Cass. pen. n. 35328/2022
Non integra il reato di cui all'art. 290 cod. pen. la condotta di vilipendio della polizia municipale, non avendo tale corpo di polizia civile la qualifica di "Forza Armata".
Cass. pen. n. 10173/1979
È manifestamente infondata — in relazione all'art. 21 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del c.p. sotto il profilo che il predetto articolo punendo il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate impedirebbe la libera manifestazione del pensiero.
Cass. pen. n. 7386/1978
L'art. 290 c.p. non è stato abrogato dall'art. 49 Cost. né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l'adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa.
Cass. pen. n. 5864/1978
Il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decanta, quindi, nell'abuso del diritto e cioè nel fatto-reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a sé stesso. L'elemento soggettivo del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, consiste nella coscienza e volontà di esprimere offensivi ed aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che l'agente non poteva non rendersi conto del carattere grossolano dell'offesa — pronunciata senza alcuna necessità e senza alcuna relazione con una obiettiva critica — e del significato vilipendioso della stessa). Integra l'elemento materiale del reato di vilipendio ogni espressione dal significato offensivo univoco esprimente disprezzo verso l'istituzione tutelata. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa parte delle Forze armate dello Stato e rientra, quindi, nel novero delle istituzioni il cui prestigio è tutelato dall'art. 290 del c.p.