(massima n. 1)
Ai fini della tutela penale accordata dall'art. 410 c.p., rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti. Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410 c.p., nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest'atto così da doversi considerare ultronea l'indagine sull'intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere.