Cass. pen. n. 9557/2020
Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.
Cass. pen. n. 18182/2017
Il reato di cui all'art. 335 cod. pen. tutela esclusivamente l'interesse pubblico a conservare l'integrità del vincolo cautelare apposto su determinati beni attraverso il sequestro penale o disposto dall'autorità amministrativa, cosicchè il privato danneggiato dal reato non può assumere la veste di persona offesa.
Cass. pen. n. 4197/2014
La condotta del custode di un'autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all'art. 335 cod. pen., ma un'ipotesi di cooperazione colposa nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, quarto comma, cod. strada (v. Corte cost., sent. 15 febbraio 2012, n. 58).
Cass. pen. n. 44599/2008
Integra il reato di cui all'art. 335 c.p. la condotta del custode di un'autovettura posta sotto sequestro, il quale, senza attendere le disposizioni dell'autorità amministrativa, la consegni a terzi sottraendo in tal modo il mezzo al vincolo cui era stato sottoposto. (Fattispecie in cui il veicolo in sequestro è stato consegnato dall'imputato-custode ad una ditta incaricata della rottamazione ).
Cass. pen. n. 36809/2008
L'attività di custodia di autoveicoli e motoveicoli in sequestro può configurare attività di realizzazione e gestione di discarica, quando detti beni, lasciati in stato abbandono dal custode giudiziario, subiscano un processo di deterioramento, divenendo materiale inservibile e trasformandosi pertanto in veri e propri rifiuti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata concorra con quello di violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro).
Cass. pen. n. 26699/2003
In tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione del fanale di un'automobile sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 335 c.p.