(1)I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero(2) , si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall’art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367.
(2)
La disposizione si riferisce alle rogatorie attive, ossia ai casi in cui l'autorità italiana richiede all'autorità straniera l'espletamento di attività istruttorie.
(3)
La dottrina ritiene si tratti di una disposizione superflua in quanto quanto in essa contenuto veniva già ad applicarsi in forza dell'art.6, con il solo limite del ne bis in idem. Inoltre il codice di procedura penale equipara il luogo ove il soggetto si trova collegato in audiovisione al luogo dell'udienza (146bis, comma 6, disp. att. c.p.p.).