Cass. pen. n. 7371/2016
Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.
Cass. pen. n. 16900/2015
Il custode di un bene sottoposto a sequestro non risponde del reato doloso previsto dall'art. 349 cod. pen., ma dell'illecito amministrativo di cui al successivo art. 350 cod. pen., quando la rottura dei sigilli, da terzi perpetrata, è conseguente alla violazione per negligenza e trascuratezza dei suoi doveri di vigilanza e non invece ad una condotta intenzionalmente diretta, anche per il tramite di soggetti concorrenti, a porre in essere la predetta effrazione.
Cass. pen. n. 50984/2013
Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.
Cass. pen. n. 22784/2004
Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 c.p. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.
Cass. pen. n. 14665/1990
Ai fini della configurabilità del reato di agevolazione colposa di violazione dei sigilli apposti ad edificazione edilizia abusiva è irrilevante la mancanza della proprietà della res nel custode autore della violazione se manca la dimostrazione che la violazione non è stata perpetrata con consapevole adesione al programma di edificazione abusiva del proprietario, ma solo resa probabile, o comunque agevolata, per colpa del custode.
Cass. pen. n. 6246/1984
Il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elemento psicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabile al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art. 349 c.p. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione.