(massima n. 1)
Il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elemento psicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabile al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art. 349 c.p. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione.