(massima n. 1)
Premesso che il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen. individua il custode quale autore materiale e diretto della violazione dei sigilli apposti sulla cosa affidata alla sua custodia, nel caso in cui la violazione sia realizzata da altri, il soggetto risponderą: a) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 350 cod. pen., ove la violazione dei sigilli sia stata agevolata, o comunque resa anche solo possibile, dall'esercizio negligente (o dal mancato esercizio) dei doveri di custodia a lui facenti capo; b) del reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., ove sia provato il concorso doloso nella condotta dell'autore della violazione o comunque la dolosa violazione dell'obbligo di impedirla (art. 40, cpv., cod. pen.).