(massima n. 1)
In tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autoritą amministrativa, la distruzione di uno o pił componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non gią distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi pił definire autovettura. Ne consegue che la distruzione del fanale di un'automobile sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 335 c.p.