(massima n. 1)
In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari 'impropria puņ integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., lą dove le utilitą economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto di corruzione in atti giudiziari nella ripetuta dazione di utilitą economiche al giudice delegato ai fallimenti ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi nella massima misura tariffaria).