Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione(1):
- 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda(2);
- 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
Note
(1)
Si tratta di una causa speciale di non punibilità prevista per il delitto di banda armata la cui operatività alla condizione che i reati siano già stati perfezionati, ma non ne sia ancora cessata la permanenza. Occorre inoltre che non sia stato commesso i reato-fine, dal momento che l'impunità offerta presuppone che la banda cui il beneficiario appartiene non abbia realizzato lo scopo antigiuridico propostosi, neppure parzialmente.
(2)
Il ravvedimento deve poi avvenire prima dell'ingiunzione dell'autorità o immediatamente dopo e deve essere integrato dallo scioglimento della banda, che può realizzarsi in modo diretto, ad esempio attraverso la parola o la persuasione, o anche indirettamente, ad esempio mediante la delazione all'autorità.