(massima n. 1)
La causa di non punibilitā per il delitto di banda armata, prevista dall'art. 309, n. 2, c.p., č applicabile unicamente allorquando non si sia realizzata la condizione negativa della consumazione di uno dei delitti - scopo per i quali la banda venne formata. Tale condizione ha carattere oggettivo e pertanto impedisce il riconoscimento della causa di non punibilitā pur se il delitto-scopo sia stato commesso da un soggetto diverso da quello che invoca l'esimente ed anche se quest'ultimo abbia tenuto comportamenti positivi, nonché indipendentemente dall'epoca di consumazione del reato-fine rispetto alla partecipazione dal suddetto soggetto alla banda armata.