Chiunque nel territorio dello Stato [4], fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente(1), attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni [298, 300, 301, 313].
Note
(1)
La clausola di riserva deve essere intesa nel senso che, qualora l'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo metta in pericolo la sua libertà fisica o la sua incolumità, trova applicazione il disposto dell'art. 295.