(1)Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.