Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato(1) [268], si rende infedele al mandato(2) è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale(3), con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Note
(1)
Sebbene sia presente l'espressione "chiunque", la dottrina prevalente appare concorde nel ritenere che si tratti di un reato proprio, dal momento che l'agente è un soggetto incaricato dallo Stato per la conclusione di particolari affari di Stato.
(2)
La condotta del reato, attiva o omissiva, si realizza nel caso in cui non vengano rispettate le istruzioni contenute nel mandato, per la definizione del quale si ritiene necessario il rimando a norme di diritto pubblico, integranti in via extrapenale la materia.
(3)
La dottrina prevalente ritiene che il nocumento all'interesse nazionale sia da considerarsi quale elemento essenziale del reato, relativo all'evento. Tuttavia altri propendono per ritenerlo una condizione oggettiva di punibilità di carattere intrinseco, in quanto relativa ad un'offesa allo stesso bene giuridico protetto dalla norma.