Chiunque promuove un'insurrezione armata(1) contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo(2).
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo(3).
L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
Note
(1)
Per insurrezione s'intende la sollevazione di una moltitudine concorde, anche se non organizzata. Quindi sebbene sia un reato comune, non può dirsi monosoggettivo.
(2)
La norma prevede due diverse ipotesi di reato per le quali era prevista la pena di morte , poi sostituita con quella dell'ergastolo, stante l'abrogazione della prima dall'ordinamento penale italiano (v. 17). Il comma primo è dedicato alla promozione di un'insurrezione armata, ovvero alla criminalizzazione dell'attività diretta a istigare la popolazione a insorgere in armi contro i poteri dello Stato.
(3)
Il comma secondo è invece dedicato alla partecipazione (es. chi svolge funzioni esecutive) e direzione (es. gli informatori, gli agenti di collegamento), come aggravante speciale, ad un'insurrezione armata. Si tratta in questo caso di reati di danno, dal momento che presuppongono il verificarsi di detta insurrezione.