Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147(1).
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona(2).
Note
(1)
Tale articolo non esisteva nell'originaria formulazione del codice penale, in quanto è stato aggiunto dall'art. 7, l. 12 luglio 1999, n. 231, contenente disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, di misure cautelari. Tale legge introdusse però solo il primo comma, affermando che le norme relative al rinvio obbligatorio e a quello facoltativo dell'esecuzione della pena trovano applicazione anche in materia di esecuzione delle misure di sicurezza.
(2)
Nel 2001 poi l'art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40 vi ha aggiunto il secondo comma, il quale è stato considerato non ben coordinato con il primo. Viene qui infatti ad essere espressa una misura di incerta qualificazione giuridica, applicabile solo nei casi pericolosità particolarmente qualificata. Non essendovi chiari criteri applicativi, qui il giudice si ritiene debba operare una delicata mediazione tra il concreto pericolo di nuovi reati e le condizioni di salute del soggetto.