(massima n. 2)
In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento, da cui consegua la morte di quest'ultimo, in assenza di finalitą terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, come nel caso in cui provochi coscientemente un'inutile mutilazione ovvero agisca per scopi diversi (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica non accettati dal paziente), venendo meno, in tal caso, la natura ontologica stessa dell'atto medico. (Fattispecie relativa ad interventi chirurgici eseguiti al fine di ottenere indebiti rimborsi, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilitą degli imputati per omicidio preterintenzionale e non volontario, dovendosi escludere il dolo eventuale per non avere gli stessi aderito psichicamente all'evento morte, inteso come "costo accettato" della propria condotta secondo i criteri indicati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/14, Espenhahn).