(massima n. 1)
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata (anche) di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen.