Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della Giustizia [c.p.p. 342](1).
Note
(1)
La disposizione in esame ha assunto l'attuale configurazione par effetto della legge 11 novembre 1947, n. 1317, articolo 3 (Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato).