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Articolo 127 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Dispositivo dell'art. 127 Codice Penale

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della Giustizia [c.p.p. 342](1).

Note

(1) La disposizione in esame ha assunto l'attuale configurazione par effetto della legge 11 novembre 1947, n. 1317, articolo 3 (Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato).

Ratio Legis

La norma, prevedendo la sostituzione della querela con la richiesta del Ministro per la giustizia, si giustifica in ragione della particolare natura del reato, che comporta un'offesa alla massima carica dello Stato.

Spiegazione dell'art. 127 Codice Penale

La norma in oggetto stabilisce che, per quanto riguarda i delitti in cui persona offesa è il Presidente della Repubblica, alla querela si sostituisce la richiesta del Ministro della Giustizia (artt. 313 e 342), unico titolare della valutazione di opportunità in merito alla perseguibilità del reato.

Il Presidente della Repubblica non è quindi titolare del diritto di querela per reati commessi contro la carica istituzionale che ricopre.

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