La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa(1).
Note
(1)
La dottrina si è diversamente pronunciata in merito al titolo di responsabilità del soggetto che commette un reato in stato di incapacità preordinata d'intendere e di volere. Sebbene si registri un orientamento che riconosce qui un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la maggior parte degli autori propende per riconoscervi una responsabilità per dolo, in quanto sussiste nell'agente, sin dal primo momento, una chiara e recisa coscienza e volontà della condotta diretta a commettere il reato.