(massima n. 1)
Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell'art. 23, comma primo, c.p., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Né il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.