1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro(1).
Note
(1)
Tale comma è stato introdotto dall'art. 12, della l. 9 agosto 1993, n. 328, in virtù della ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, al fine di prevedere, a favore dello Stato italiano, la possibilità di avvalersi della medesima facoltà garantita dall'art. 737 bis allo stato straniero.