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Articolo 737 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Indagini e sequestro a fini di confisca

Dispositivo dell'art. 737 bis Codice di procedura penale

(1)1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.

2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

  1. a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
  2. b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussitono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

3-bis. L'autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorità straniera.

4. [Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149].

5. [Comma soppresso dal D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149].

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 11, della l. 9 agosto 1993, n. 328.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta in virtù della ratifica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Spiegazione dell'art. 737 bis Codice di procedura penale

Rispetto a quanto previsto dall'art. 737, il sequestro da disporre nelle ipotesi in cui si intenda adottare tale misura anteriormente al procedimento di riconoscimento, ovvero si dispongano indagini allo scopo di localizzare beni che possono divenire oggetto di una successiva misura ablatoria.

L'iniziativa spetta qui al Ministro della giustizia, che, nei casi previsti dalla disciplina pattizia, trasmette la richiesta dell'autorità straniera, unitamente agli atti ad essa allegati, al procuratore generale , tenuto a promuovere il relativo procedimento innanzi alla corte d'appello competente per il successivo riconoscimento a fini esecutivi.

Va precisato che il Ministro appare piuttosto vincolato alla richiesta straniera, cui deve attenersi, salvo il compito di verificare l'effettiva esistenza di un accordo internazionale che regoli la fattispecie.

Il controllo spetta infatti alla corte d'appello, la quale negherà l'avallo alla richiesta qualora gl atti richiesti siano contrari ai principi dell'ordinamento, se vietati dalla legge, se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato (italiano) per gli stessi fatti e se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per poter successivamente disporre la confisca, in quest'ultimo caso tramite un giudizio prognostico.

Il sequestro ordinato ai sensi della presente norma perde efficacia se entro un anno lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca e, di conseguenza, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto. Tuttavia, tale termine può essere prorogato (anche più volte) per un periodo che comunque, complessivamente, non può superare i sei mesi. Come già anticipato, sulla richiesta di confisca decide la medesima autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro, anche perché già a conoscenza dei fatti di causa.

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