Il fatto che l'esecuzione della pena sia demandata allo
Stato estero non priva l'autorità italiana del potere di “riattivare” l'esecuzione della pena, nel caso in cui essa non venga interamente espiata.
Per tali motivi, l'esecuzione della pena resta semplicemente
sospesa, dal momento in cui ha inizio l'esecuzione all'estero e per tutta la durata della medesima. Nel caso in cui si proceda infatti al ritrasferimento del condannato in Italia, o nell'ipotesi di
evasione, la causa di sospensione viene meno, con conseguente possibilità di esercizio da parte dello Stato della potestà punitiva.
Specularmente, la pena, una volta espiata interamente all'estero (secondo le leggi dello Stato estero), essa non può più essere eseguita all'estero.