1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti(1).
Note
(1)
Tale richiesta rientra dunque nell'ambito della discrezionalità del ministro, il quale è tenuto nel caso specifico a valutare elementi esterni al procedimento in concreto e richiedenti una valutazione politico-sociale piuttosto che strettamente giudiziaria.