(massima n. 1)
In tema di riconoscimento degli effetti civili di sentenze penali straniere emesse in uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, il modello procedimentale previsto da detta Convenzione, anche alla luce del regolamento CE 414 del 2001, non č esclusivo, ma concorrente con quello previsto dall'art. 741 cod. proc. pen., ove compatibili, dovendo, tuttavia, accordarsi prevalenza alla disciplina convenzionale, essendo necessario che sia prodotta la documentazione richiesta dall'art. 54 della Convenzione e che siano verificate le condizioni ostative di cui all'art. 34, non in tutto coincidenti con quelle previste dall'art. 733 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 741 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussitente l'interesse dei condannati, convenuti, a dolersi del mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 38 della Convenzione di Lugano ai fini del riconoscimento e della dichiarazione di efficacia delle disposizioni civili contenute in una sentenza emessa in Svizzera, rilevando che la procedura prevista dall'art. 741 cod. proc. pen., attivata dalla parte interessata, č interamente connotata dallo svolgimento in contraddittorio che, in quella prevista dalla Convenzione č, invece differito ed eventuale).