1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili(1), può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma(2).
Note
(1)
In questo caso è necessario che la sentenza contenga una condanna generica alle restituzioni o al risarcimento del danno, che verrà poi quantificato dallo stesso giudice del riconoscimento ai sensi dell'art. 651. Diversamente, ovvero qualora le disposizioni civili abbiano già un contenuto determinato, il riconoscimento si avrà ai sensi dell'art. 741.
(2)
Tale comma è stato così modificato dall'art. 53, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.