(massima n. 1)
In tema di effetti delle sentenze penali straniere, non č necessaria la richiesta del procuratore generale per il riconoscimento, ai fini disciplinari, delle stesse, ciņ in quanto, nella locuzione «altri effetti civili», utilizzata dall'art. 732 c.p.p. e dall'art. 12 n. 4 c.p., devono intendersi compresi, non solo quelli strettamente privatistici, ma tutti gli effetti non penali (inclusi quindi quelli di natura amministrativa) della sentenza pronunziata dalla autoritą giudiziaria straniera. (Nella fattispecie, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, la competente corte di appello aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale straniera «ai fini di cui all'art. 12 c.p.», senza quindi limitare detto riconoscimento all'ipotesi di cui al n. 4 del predetto articolo. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente al riconoscimento della sentenza straniera ai fini di cui all'art. 12 nn. 1, 2, 3, rigettando, nel resto, il ricorso).