1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.
Cass. pen. n. 8984/2015
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all'estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l'autonomo procedimento per il quale l'imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all'estero, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 2004.Cass. pen. n. 17804/2007
Ai fini dell'applicabilità di una misura cautelare nei confronti della persona richiesta in consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, non ha rilievo l'indulto concesso in Italia con la L. n. 241 del 2006. (Mass. redaz.).Cass. pen. n. 15439/2002
In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita dal cittadino all'estero è computabile ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche dei termini di fase, ai sensi dell'art. 722 c.p.p., a prescindere dall'esito della procedura, e quindi tanto nel caso di concessione dell'estradizione quanto nel caso di rifiuto.Cass. pen. n. 3879/1999
Anche il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana, in attesa e non in conseguenza di una domanda di estradizione, è computabile ai soli effetti della durata complessiva della custodia stabilita dall'art. 303, quarto comma, c.p.p., e non anche ai fini della durata del termine di fase.Cass. pen. n. 1188/1999
È legittimo l'arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione, di persona presente nel territorio dello Stato in seguito a espulsione da parte dello Stato estero in cui si trovava, a nulla rilevando che lo stesso Stato ne avesse prima rifiutato l'estradizione chiesta per l'esecuzione del medesimo ordine e che l'espulsione fosse stata disposta per altra causa.Cass. pen. n. 4312/1995
Ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, è da escludersi la detraibilità della detenzione sofferta all'estero a titolo di espiazione definitiva per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'estradizione sia pure per il periodo successivo alla notifica all'imputato ivi detenuto dell'ulteriore provvedimento restrittivo ai fini estradizionali. Tale principio, tuttavia, subisce una deroga nelle ipotesi in cui lo Stato ove il soggetto sia detenuto per altre cause stabilisce che il titolo di privazione della libertà personale dell'essere l'ordine di arresto ai fini estradizionali e non l'espiazione della pena.Cass. pen. n. 1417/1995
In tema di estradizione dall'estero, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p., che stabilisce — ai fini della durata della custodia cautelare — che si abbia riguardo non ai termini massimi di fase, ma alla durata complessiva della custodia stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Diversa, infatti, è la situazione della persona sottoposta a misura cautelare in Italia da quella sottoposta ad analoga misura all'estero ed in attesa della definizione del procedimento di estradizione, considerata la maggiore difficoltà di svolgere le indagini in questo caso.Cass. pen. n. 4089/1994
In materia di estradizione dall'estero, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato va calcolato dal momento della consegna dell'estradato alle autorità italiane e non da quello dell'arresto in territorio estero.