(massima n. 2)
Quando sono emesse pių ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione se la richiesta č presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo la sentenza di primo grado).