Cass. pen. n. 14992/2011
Le operazioni di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato sono affette da nullitā relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.
Cass. pen. n. 6354/2006
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto č volta a disciplinare un'attivitā materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinitā della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolaritā formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullitā relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.
Cass. pen. n. 2592/1998
In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attivitā materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinitā della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed č giā sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullitā, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame č del tutto estranea.
Cass. pen. n. 6703/1997
In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell'art. 261 c.p.p., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciō determina una nullitā relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. (Nella fattispecie, č stata ritenuta tardiva l'eccezione di nullitā formulata dall'imputato dopo che, nell'udienza preliminare, era stato introdotto il giudizio abbreviato, essendo ormai preclusa la definibilitā dell'udienza preliminare con un provvedimento ex art. 424 c.p.p., dovendo il giudice definire il giudizio abbreviato con sentenza a norma dell'art. 442 c.p.p.).