(massima n. 1)
In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell'art. 261 c.p.p., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciò determina una nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. (Nella fattispecie, è stata ritenuta tardiva l'eccezione di nullità formulata dall'imputato dopo che, nell'udienza preliminare, era stato introdotto il giudizio abbreviato, essendo ormai preclusa la definibilità dell'udienza preliminare con un provvedimento ex art. 424 c.p.p., dovendo il giudice definire il giudizio abbreviato con sentenza a norma dell'art. 442 c.p.p.).