(massima n. 1)
In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attivitā materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinitā della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed č giā sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullitā, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame č del tutto estranea.