(massima n. 1)
Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell'esperimento giudiziale previsto dall'art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, di dar luogo ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all'autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto).