(massima n. 1)
L'esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un'attivitą investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell'autovettura dell'imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilitą).