(massima n. 1)
Il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilitą dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Catania, 11/11/2021)