Che cosa significa "Funzioni del Pubblico Ministero"?
È l'ordinamento giudiziario che indica quali funzioni debba svolgere il pubblico ministero; in particolare promuove la repressione dei reati, esercita l'azione penale (si veda l'art. 50 c.p.p.), veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dell Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci e, ne casi stabiliti dalla legge fa eseguire i giudicati e i provvedimenti dei giudici (si veda l'art. 73 ord. giud.).
Nel procedimento svolge la funzione di parte pubblica perché rappresenta l'interesse pubblico leso dal reato; in particolare nella fase delle indagini preliminari, una volta ricevuta la notitia criminis, svolge l'attività investigativa - tramite gli accertamenti tecnici, le perquisizioni, le ispezioni, i sequestri, le intercettazioni telefoniche, le assunzioni di informazioni dalle persone offese e da quelle informate sui fatti, le individuazioni di persone e di cose utili alle indagini, l'interrogatorio dell'indagato e di imputati o indagati in procedimenti connessi - anche coadiuvato dalla polizia giudiziaria (c.d. funzione inquirente); esercita l'azione penale formulando il capo di imputazione (funzione di incriminazione); è parte processuale che pretende che un determinato fatto di reato venga punito o, se sussistono i presupposti, chiede che l'imputato venga assolto (funzione di parte requirente).
Nel procedimento svolge la funzione di parte pubblica perché rappresenta l'interesse pubblico leso dal reato; in particolare nella fase delle indagini preliminari, una volta ricevuta la notitia criminis, svolge l'attività investigativa - tramite gli accertamenti tecnici, le perquisizioni, le ispezioni, i sequestri, le intercettazioni telefoniche, le assunzioni di informazioni dalle persone offese e da quelle informate sui fatti, le individuazioni di persone e di cose utili alle indagini, l'interrogatorio dell'indagato e di imputati o indagati in procedimenti connessi - anche coadiuvato dalla polizia giudiziaria (c.d. funzione inquirente); esercita l'azione penale formulando il capo di imputazione (funzione di incriminazione); è parte processuale che pretende che un determinato fatto di reato venga punito o, se sussistono i presupposti, chiede che l'imputato venga assolto (funzione di parte requirente).